Camera dei Deputati said:- Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati (seguito esame C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi – Rel. Daniele Farina)
AVVERTENZA
I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati
SEDE REFERENTE
[OMISSIS] C. 1063 Bonafede.
[OMISSIS] C. 1129 Molteni.
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati.
C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi.
Senato della Repubblica said:Art. 1-bis1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le procedure di cui al comma 4, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di cui ai commi 2 e 3 e la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, secondo i princìpi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.
(Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio)
2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
[OMISSIS]
c) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di leggi speciali:
[OMISSIS]
6) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
6-bis) articolo 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/13/Legge_309_90.pdf said:Titolo III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA
FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE
SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE
Capo I
Della coltivazione e produzione
2. Il Ministro della sanita' puo' autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici...[OMISSIS]
Art. 28
Sanzioni
1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, e' assoggettato a sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
2. (QUESTO DIVENTA ALL'INCIRCA COSI!)Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione e' subordinata, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con una multa da euro X a euro Y.
3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86.
1.0.100/18
CIOFFI, AIROLA, BUCCARELLA
All'emendamento 1.0.100, al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6) del medesimo testo unico, nel caso esse siano di lieve entità, con riferimento ai mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze medesime».
Esito: concluso l'esame
proposto assorbimento: degli altri ddl congiunti da parte del testo base S.925 proposto testo modificato
Il presidente PALMA, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e della necessità di svolgere un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dispone la sospensione della seduta che riprenderà al termine dei lavori dell'Assemblea.
Il seguito dell'esame congiunto è pertanto sospeso.
Comunicato Stampa delle comunità OverGrow.it, ASCIA su notizia ANSA
Dalle prime indescrezioni trapelate sembrerebbe che ci fossero due emendamenti 18 e 31 inerenti la coltivazione, il 31 (inerente la coltivazione autorizzata all uso industriale farmaceutico e di ricerca ) è passato, mentre il 18 che avrebbe sancito la depenelalizzazione per la coltivazione ad uso personale non è passato perché al momento del voto 3 senatori 5 stelle ed 1 del pd avrebbero lasciato la commissione.
Invitiamo pertanto l’Ansa a correggere
fonte: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=719862Il senatore BUCCARELLA (M5S) richiama l'attenzione della Commissione sui subemendamenti 1.0.100/18 e 1.0.100/19, entrambi tendenti a modificare e a depenalizzare la fattispecie di cui all'articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti limitatamente al possesso delle sostanze di cui all'articolo 14, comma 1 lettera a) n. 6 del testo unico stesso.
Si tratta in sostanza di non punire il possesso di cannabinoidi quando sia di modesta entità in riferimento anche alle modalità o circostanze dell'azione o alla qualità e quantità delle sostanza medesime, ovvero quando sia per esclusivo uso personale.
Il presidente PALMA invita i presentatori, in considerazione della delicatezza e complessità della materia, a ritirare l'emendamento e a ripresentarlo per l'Assemblea.
Concorda il senatore CALIENDO (PdL), il quale sottolinea che le norme che i presentatori intendono depenalizzare riguardano lo spaccio, la cessione, la coltivazione e produzione ovvero l'importazione delle sostanze, essendo il mero possesso già non punibile.
Il senatore LUMIA (PD) concorda sull'opportunità di una riflessione al fine di ricercare una posizione comune sulla questione.
Il senatore AIROLA (M5S) insiste per la votazione.
Intervenendo in dichiarazione di voto, la senatrice GINETTI (PD) fa presente che nel Testo unico sugli stupefacenti l'ipotesi di mero possesso di modica quantità per uso personale è oggetto dell'articolo 75, che la configura come illecito amministrativo.
L'articolo 73, in realtà, si riferisce a situazioni che hanno oggettivamente natura diversa, prevedendo del resto comunque al comma 5-bis l'applicazione di sanzioni alternative per le condotte meno rilevanti compiute da tossicodipendenti o assuntori di sostanze psicotrope.
Concorda il PRESIDENTE, che annuncia il suo voto contrario, rilevando in particolare con riferimento al subemendamento 1.0.100/19 che in caso di sua approvazione verrebbe considerato, ad esempio, mero illecito amministrativo l'introduzione nel territorio nazionale di parecchi chilogrammi di hashish, qualora l'autore dimostrasse di volerli destinare al mero consumo personale.
I due subemendamenti, posti separatamente ai voti, risultano respinti.
carmagnola said:11 ottobre 2013 alle 21:11
Ci scusiamo per l’errata pubblicazione del astensione del M5S, ci sono pervenute notizie distorte,
stiamo provvedendo alla correzione e ci scusiamo,
Resta sempre valido però la parte importante del messaggio, dell’ambigua notizia dell’Ansa, e ci premeva chiarire le cose per evitare che i consumatori italiani cadessero in un tranello mediatico.
lo Staff di OverGrow